Art. II
Convenzione

Art. II

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In vigore dal 28 mag 1977
Articolo II La presente Convenzione si applica esclusivamente ai danni da inquinamento avvenuti sul territorio, ivi compreso il mare territoriale di uno Stato ed alle misure preventive destinate ad evitare od a ridurre tali danni.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-ii