Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 28 mag 1977
Fatta salva ogni decisione relativa alla ripartizione di cui al paragrafo 5 dell', ogni sentenza resa contro il Fondo da un tribunale competente in base ai paragrafi 1 e 3 dell', e che, nello Stato d'origine, è divenuta esecutiva e non può più formare oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta esecutiva in ogni Stato contraente alle condizioni previste dall'articolo X della Convenzione sulla responsabilità.
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