Convenzione
Art. 45
66 / 88In vigore dal 28 mag 1977
1. L'Organizzazione può indire una Conferenza avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione.
2. L'Organizzazione indice una Conferenza degli Stati contraenti avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione a richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-45