Convenzione
Art. 44
65 / 88In vigore dal 28 mag 1977
1. Nel caso in cui la presente Convenzione cessasse di avere vigore, il Fondo:
a) dovrà assumersi gli obblighi relativi ad ogni evento verificatosi prima che la Convenzione abbia cessato di avere vigore;
b) potrà esercitare i propri diritti in materia di ricupero dei contributi nella misura in cui questi ultimi sono necessari per permettergli di adempiere gli obblighi previsti al sottoparagrafo a), ivi comprese le spese amministrative che dovrà sostenere a tale scopo.
2. L'Assemblea adotterà ogni misura necessaria in vista della liquidazione del Fondo, ivi compresa un'equa ripartizione delle somme e dei beni che sono all'attivo del Fondo, tra le persone che hanno versato dei contributi.
3. Ai fini del presente articolo, il Fondo rimane una persona giuridica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-44