Art. 43
Convenzione

Art. 43

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In vigore dal 28 mag 1977
1. La presente Convenzione cessa di avere vigore quando il numero degli Stati contraenti diventa inferiore a tre. 2. Gli Stati contraenti che sono vincolati dalla presente Convenzione alla vigilia del giorno in cui essa cessa di essere in vigore, adottano tutte le misure necessarie perché il Fondo possa esercitare le funzioni previste dall' e, soltanto a tale fine, restano vincolati dalla presente Convenzione.
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