Convenzione
Art. 37
58 / 88In vigore dal 28 mag 1977
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione sulla responsabilità o che vi aderiscono e a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza del 1971 sulla creazione di un Fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. La Convenzione resta aperta alla firma sino al 31 dicembre 1972.
2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4, la presente Convenzione viene ratificata, accettata o approvata dagli Stati che l'hanno firmata.
3. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione, possono aderirvi.
4. Soltanto gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato la Convenzione sulla responsabilità o vi hanno aderito, possono ratificare, accettare o approvare, la presente Convenzione o aderirvi.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-37