Convenzione
Art. 35
56 / 88In vigore dal 28 mag 1977
1. Il Fondo non incorre in alcun obbligo in base agli per eventi che si verifichino entro un termine di centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Le domande di risarcimento di cui all' e le domande di assunzione di oneri finanziari di cui all' che derivano da eventi sopraggiunti oltre i centoventi giorni e, non oltre i duecentoquaranta giorni, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione non possono essere presentate al Fondo prima dello spirare di un termine di duecentoquaranta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-35