Art. 25
Convenzione

Art. 25

46 / 88
In vigore dal 28 mag 1977
Almeno due terzi dei membri del Comitato esecutivo costituiscono il quorum richiesto per le sue riunioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-25