Convenzione
Art. 22
43 / 88In vigore dal 28 mag 1977
1. Il Comitato esecutivo è composto da un terzo dei membri dell'Assemblea, e tale cifra non deve tuttavia essere inferiore a sette, nè superiore a quindici. Quando il numero dei membri dell'Assemblea non è divisibile per tre, il terzo viene calcolato prendendo la cifra immediatamente superiore, che sia divisibile per tre.
2. Nel corso dell'elezione dei membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea:
a) cerca di assicurare un'equa ripartizione geografica dei seggi del Comitato in base ad una soddisfacente rappresentanza degli Stati parti della Convenzione che sono particolarmente esposti ai rischi di inquinamento da idrocarburi e degli Stati parti della Convenzione che possiedono importanti flotte di petroliere;
b) elegge la metà dei membri del Comitato o, se il totale dei membri da eleggere è un numero dispari, un numero equivalente alla metà del numero totale dei membri meno uno fra gli Stati parti della Convenzione sul territorio dei quali sono stati ricevuti, nel corso del precedente anno solare; i maggiori quantitativi di idrocarburi che devono essere presi in considerazione ai sensi dell'.
Tuttavia, il numero degli Stati eleggibili ai sensi del presente sottoparagrafo viene limitato nel modo indicato nella seguente tabella:
Numero totale Numero di Stati Numero di Stati
dei membri eleggibili in base da eleggere in base al del Comitato al sottoparagrafo b) al sottoparagrafo b)
------------------------------------------------------------------
7 5 3
8 6 4
9 6 4
10 8 5
11 8 5
12 9 6
13 9 6
14 11 7
15 11 7
3. Un membro dell'Assemblea che è eleggibile ma che non viene eletto in base alle disposizioni del sottoparagrafo b), non sarà eleggibile agli altri seggi del Comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-22