Convenzione
Art. 2
23 / 88In vigore dal 28 mag 1977
1. Viene costituito, dalla presente Convenzione, un "Fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi", qui appresso indicato "Il Fondo". Viene creato per gli scopi seguenti:
a) assicurare il risarcimento per i danni da inquinamento nella misura in cui la protezione che deriva dalla Convenzione sulla responsabilità sia insufficiente;
b) esonerare il proprietario della nave dall'obbligo finanziario supplementare che gli impone la Convenzione sulla responsabilità, detto esonero restando soggetto alle condizioni che mirano a garantire il rispetto delle Convenzioni sulla sicurezza marittima ed altre Convenzione;
c) raggiungere gli obiettivi connessi previsti dalla presente Convenzione.
2. In ogni Stato contraente, il Fondo viene riconosciuto come persona giuridica che può, in base alla legge di tale Stato assicurare diritti ed obblighi ed essere parte in ogni procedimento iniziato avanti i tribunali di detto Stato. Ogni Stato contraente deve riconoscere l'Amministratore del Fondo (qui appresso denominato "l'Amministratore" come il rappresentante legale del Fondo).
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