Convenzione
Art. 12
33 / 88In vigore dal 28 mag 1977
1. Per determinare, ove se ne dia il caso, l'ammontare dei contributi annuali dovuti da ogni persona di cui all', l'Assemblea fissa per ogni anno solare, tenendo conto della necessità di disporre di sufficienti liquidi, un preventivo presentato sotto forma di bilancio, nel modo seguente:
i) Spese
a) costi e spese previsti per l'amministrazione del Fondo nel corso dell'anno considerato e a copertura di ogni deficit risultante dalle operazioni degli anni precedenti;
b) versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell'anno considerato per liquidare gli indennizzi dovuti in applicazione degli , quando l'ammontare totale delle somme versate, ivi compreso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, non superi i 15 milioni di franchi per evento.
c) versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell'anno considerato per liquidare le somme dovute in applicazione degli , ivi compreso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, quando l'ammontare totale degli indennizzi supera i 15 milioni di franchi per evento.
ii) Proventi
a) Eccedente risultante dalle operazioni degli anni precedenti, ivi compresi gli interessi che potrebbero essere riscossi.
b) Contributi iniziali dovuti nel corso dell'anno.
c) Contributi annuali che potranno essere necessari per equilibrare il bilancio.
d) Ogni altro provento.
2. L'ammontare del contributo annuale per ogni persona di cui all' è fissato dall'Assemblea. Tale ammontare è calcolato per quanto attiene a ciascuno degli Stati contraenti:
a) nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare la somma di cui al paragrafo 1 i), sottoparagrafo a) e b), in base ad una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti in uno Stato contraente da tale persona nel corso del
precedente anno solare, e
b) nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare le somme di cui al paragrafo 1 i) sottoparagrafo c) del presente articolo, in base ad una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti da tale persona nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui si è verificato l'evento considerato, se tale Stato è parte della Convenzione alla data in cui si è verificato l'evento.
3. Le somme di cui al precedente paragrafo 2 sono calcolate dividendo il totale dei contributi da versare per il totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti, nel corso dell'anno considerato, nell'insieme degli Stati contraenti.
4. L'Assemblea fissa la percentuale del contributo annuo che è pagabile immediatamente in contanti, nonché la data del versamento.
Il resto è pagabile su disposizione dell'Amministratore.
5. Nei casi e nelle condizioni che saranno fissati dal regolamento interno, l'Amministratore del Fondo è autorizzato a chiedere ad un contribuente di fornire una garanzia finanziaria per le somme di cui è debitore.
6. Ogni richiesta di versamento in base al paragrafo 4 è formulata presso ogni contribuente ed il suo contributo è determinato proporzionalmente in funzione della somma totale da raccogliere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-12