Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione.
Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione. 93 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. I TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. II Articolo II La presente Convenzione si applica esclusivamente ai danni da inquinamento avv Art. III Articolo III 1. Colui che al momento di un incidente, o se l'incidente consiste in una suc Art. IV Articolo IV Ove siano avvenuti fughe o scarichi di idrocarburi da due o più navi e ne risu Art. V Articolo V 1. Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il diri Art. VI Articolo VI 1. Quando, dopo l'incidente, il proprietario ha costituito un fondo in applica Art. VII Articolo VII 1. Il proprietario di una nave immatricolata in uno Stato contraente e che tr Art. VIII Articolo VIII I diritti ad un risarcimento che sono previsti dalla presente Convenzione si Art. IX Articolo IX 1. Quando un incidente ha causato un danno da inquinamento sul territorio, ivi Art. X Articolo X 1. Ogni sentenza pronunciata da un tribunale competente in base all'articolo IX Art. XI Articolo XI 1. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da gu Art. XII Articolo XII La presente Convenzione prevale su tutte le convenzioni internazionali che, a Art. XIII Articolo XIII 1. La presente Convenzione resta aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 Art. XIV Articolo XIV 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano med Art. XV Articolo XV 1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui Art. XVI Articolo XVI 1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati Art. XVII Articolo XVII 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilità del Art. XVIII Articolo XVIII 1. L'Organizzazione può indire una Conferenza che abbia per scopo la revisi Art. XIX Articolo XIX 1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell Art. XX Articolo XX Non appena la presente Convenzione entra in vigore il Segretario generale dell Art. XXI Articolo XXI La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue ingle Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 Articolo 2 1. Viene costituito, dalla presente Convenzione, un "Fondo internazionale di ri Art. 3 Articolo 3 La presente Convenzione si applica: 1) per quanto attiene al risarcimento di cu Art. 4 Articolo 4 1. Per adempiere alle funzioni di cui al paragrafo 1 a) dell'articolo 2, il Fon Art. 5 Articolo 5 1. Per adempiere alle funzioni previste dal paragrafo 1 b) dell'articolo 2, il Art. 6 Articolo 6 1. I diritti all'indennizzo previsti dall'articolo 4 e all'assunzione degli one Art. 7 Articolo 7 1. Subordinatamente alle disposizioni che seguono, non può essere intentata una Art. 8 Articolo 8 Fatta salva ogni decisione relativa alla ripartizione di cui al paragrafo 5 del Art. 9 Articolo 9 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, il Fondo acquista per surrogazi Art. 10 Articolo 10 1. I contributi al Fondo sono versati, per quanto concerne ciascuno degli Stat Art. 11 Articolo 11 1. Per ciò che concerne ciascuno degli Stati contraenti, l'ammontare dei contr Art. 12 Articolo 12 1. Per determinare, ove se ne dia il caso, l'ammontare dei contributi annuali Art. 13 Articolo 13 1. L'ammontare di ogni contributo arretrato di cui all'articolo 12 viene accre Art. 14 Articolo 14 1. Ogni Stato contraente può, al momento del deposito del proprio strumento di Art. 15 Articolo 15 1. Ogni Stato contraente si accerta che ogni persona che riceve, sul suo terri Art. 16 Articolo 16 Il Fondo è costituito da un'Assemblea, un Segretariato diretto da un Amministr Art. 17 Articolo 17 L'Assemblea è composta da tutti gli Stati contraenti. Art. 18 Articolo 18 Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 26, le funzioni dell'Assemble Art. 19 Articolo 19 1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, ogni anno, su convocazione d Art. 20 Articolo 20 La maggioranza dei membri dell'Assemblea costituisce il quorum richiesto per l Art. 21 Articolo 21 Il Comitato esecutivo deve essere costituito nel corso della prima sessione or Art. 22 Articolo 22 1. Il Comitato esecutivo è composto da un terzo dei membri dell'Assemblea, e t Art. 23 Articolo 23 1. I membri del Comitato esecutivo restano in carica sino alla chiusura della Art. 24 Articolo 24 Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta l'anno previo preavviso di Art. 25 Articolo 25 Almeno due terzi dei membri del Comitato esecutivo costituiscono il quorum ric Art. 26 Articolo 26 1. Le funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti: a) eleggere il suo Pre Art. 27 Articolo 27 I membri dell'Assemblea che non sono membri del Comitato esecutivo hanno il di Art. 28 Articolo 28 1. Il Segretariato comprende l'Amministratore e il personale necessario all'am Art. 29 Articolo 29 1. L'Amministratore è il più alto funzionario del Fondo. Subordinatamente alle Art. 30 Articolo 30 Nello svolgimento dei loro compiti, l'Amministratore come il personale nominat Art. 31 Articolo 31 1. Ogni Stato parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le Art. 32 Articolo 32 Il voto in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo è regolato dalle seguent Art. 33 Articolo 33 1. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei tre quarti Art. 34 Articolo 34 1. Il Fondo, i suoi averi, i redditi, ivi compresi i contributi e gli altri be Art. 35 Articolo 35 1. Il Fondo non incorre in alcun obbligo in base agli articoli 4 e 5 per event Art. 36 Articolo 36 Il Segretario generale dell'Organizzazione convoca l'Assemblea per la sua prim Art. 37 Articolo 37 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati che hanno firmato l Art. 38 Articolo 38 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano medi Art. 39 Articolo 39 Prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato deve, all' Art. 40 Articolo 40 1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui Art. 41 Articolo 41 1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati Art. 42 Articolo 42 1. Ogni Stato contraente può, entro un termine di novanta giorni dopo il depos Art. 43 Articolo 43 1. La presente Convenzione cessa di avere vigore quando il numero degli Stati Art. 44 Articolo 44 1. Nel caso in cui la presente Convenzione cessasse di avere vigore, il Fondo: Art. 45 Articolo 45 1. L'Organizzazione può indire una Conferenza avente per oggetto la revisione Art. 46 Articolo 46 1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell' Art. 47 Articolo 47 A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario g Art. 48 Articolo 48 La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue france Allegato
Art. 1 ALLEGATO Articolo 1 A meno che le Parti interessate non convengano altrimenti, la procedur Art. 2 Articolo 2 1. Su richiesta di una delle Parti ad un'altra Parte, in applicazione dell'arti Art. 3 Articolo 3 1. La Commissione di conciliazione si compone di tre membri: un membro nominato Art. 4 Articolo 4 1. La lista di cui al precedente articolo 3 è costituita da persone qualificate Art. 5 Articolo 5 1. Salvo diverso accordo fra le Parti, la Commissione di conciliazione fissa il Art. 6 Articolo 6 A meno che le Parti non convengano altrimenti, le decisioni della Commissione d Art. 7 Articolo 7 Le Parti devono facilitare i lavori della Commissione di conciliazione; a tal f Art. 8 Articolo 8 La Commissione di conciliazione ha il compito di chiarire i termini delle contr Art. 9 Articolo 9 La raccomandazione deve essere motivata. Qualora essa non rifletta totalmente o Art. 10 Articolo 10 Si riterrà la conciliazione fallita se 90 giorni dopo la notifica della raccom Art. 11 Articolo 11 1. Ciascun membro della Commissione riceve degli onorari il cui ammontare è fi Art. 12 Articolo 12 Le Parti della controversia possono in ogni momento del procedimento di concil Art. 13 Articolo 13 1. A meno che le Parti non decidano altrimenti, la procedura di arbitrato vien Art. 14 Articolo 14 Il tribunale arbitrale si compone di tre membri: un arbitro nominato dallo Sta Art. 15 Articolo 15 1. Se, allo spirare di un termine di 60 giorni a partire dalla designazione de Art. 16 Articolo 16 Ove sia stato iniziato un procedimento tra le due Parti, ogni altra Parte i cu Art. 17 Articolo 17 Ogni tribunale arbitrale, costituito ai sensi del presente allegato, fissa le Art. 18 Articolo 18 1. Le decisioni del tribunale, sia relative alla procedura che al luogo delle Art. 19 Articolo 19 1. La sentenza del tribunale sarà motivata. Essa sarà definitiva e inappellabi Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360