Art. 3
In vigore dal 28 mag 1977
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 valutato in L. 18.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in L. 35.000.000, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'esercizio 1977.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI -
STAMMATI - PEDINI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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