Art. 6
Convenzione

Art. 6

6 / 37
In vigore dal 28 mag 1977
1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio si trova il patrimonio culturale e naturale, definito negli , e senza pregiudizio dei diritti previsti dalla legislazione nazionale relativamente a detto patrimonio, gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale per la cui tutela ha il dovere di cooperare tutta la comunità internazionale. 2. Gli Stati parti si impegnano di conseguenza e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a concorrere all'identificazione, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell', se lo richiedono gli Stati su cui territorio si trova. 3. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna, a non adottare deliberatamente alcuna misura che possa direttamente o indirettamente arrecare danno al patrimonio culturale e naturale, menzionato negli , situato nel territorio di altri Stati parti della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-6