Art. 36
Convenzione

Art. 36

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In vigore dal 28 mag 1977
Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura informerà gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri, previsti nell', e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, menzionati negli , nonché, delle denunce previste nell'.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-36