Art. 35
Convenzione

Art. 35

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In vigore dal 28 mag 1977
1. Ogni Stato parte della presente Convenzione ha la facoltà di denunciare la Convenzione. 2. La denuncia viene notificata con un atto scritto che viene depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 3. La denuncia prenderà effetto dodici mesi dopo la ricezione dell'atto di denuncia. Essa non modificherà in alcun modo gli impegni finanziari assunti dallo Stato denunciante fino alla data in cui la denuncia avrà effetto.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-35