Art. 34
Convenzione

Art. 34

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In vigore dal 28 mag 1977
Le seguenti disposizioni si applicheranno agli Stati parti della presente Convenzione aventi un sistema costituzionale federale o non unitario: a) per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attività legislativa del potere legislativo centrale o federale, gli impegni del governo centrale o federale saranno gli stessi degli Stati parti, che non sono Stati federali; b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attività legislativa di ciascuno degli Stati, Paesi, Province o Cantoni che non sono obbligati dal sistema costituzionale della federazione ad adottare misure legislative, il Governo Federale informerà di dette disposizioni le autorità competenti degli Stati, Paesi, Province o Cantoni con la propria raccomandazione per la loro adozione.
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