Art. 33
Convenzione

Art. 33

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In vigore dal 28 mag 1977
La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, ma unicamente nei confronti di quegli Stati che avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o adesione in tale data o in precedenza. Nei riguardi di qualsiasi altro Stato la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-33