Convenzione
Art. 31
30 / 37In vigore dal 28 mag 1977
1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o alla accettazione da parte degli Stati membri della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura conformemente dalla procedura prevista dalle rispettive costituzioni.
2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-31