Art. 31
Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 28 mag 1977
1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o alla accettazione da parte degli Stati membri della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura conformemente dalla procedura prevista dalle rispettive costituzioni. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-31