Convenzione
Art. 3
3 / 37In vigore dal 28 mag 1977
Spetta a ciascuno Stato - parte della presente Convenzione - definire e delimitare i diversi beni, situati sul suo territorio e previsti dagli di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-3