Convenzione
Art. 28
27 / 37In vigore dal 28 mag 1977
Gli Stati parti della presente Convenzione che fruiscono dell'assistenza internazionale in applicazione della presente Convenzione, adottano le misure necessarie per far conoscere l'importanza dei beni che sono stati oggetto di tale assistenza e il ruolo esercitato da quest'ultima.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-28