Art. 26
Convenzione

Art. 26

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In vigore dal 28 mag 1977
Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono nell'accordo che viene da essi concluso le condizioni alle quali va eseguito il programma o progetto per il quale è fornita assistenza internazionale conformemente alla presente Convenzione. Lo Stato che beneficia di tale assistenza internazionale deve continuare a proteggere, conservare e valorizzare i beni così tutelati, conformemente alle condizioni definite nell'accordo.
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