Art. 24
Convenzione

Art. 24

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In vigore dal 28 mag 1977
Un'assistenza internazionale molto importante potrà essere accordata solo dopo dettagliate ricerche scientifiche, economiche e tecniche. Tali ricerche dovranno far uso dei metodi più avanzati di protezione, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e dovranno corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Le ricerche dovranno inoltre definire i mezzi che consentono di impiegare razionalmente le risorse disponibili dello Stato interessato.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-24