Art. 15
Convenzione

Art. 15

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In vigore dal 28 mag 1977
1. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato "Fondo del patrimonio mondiale". 2. Tale Fondo è costituito come un fondo di garanzia, conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 3. Le risorse del Fondo sono costituite da: a) contributi volontari e obbligatori degli Stati parti della presente Convenzione; b) versamenti, doni o legati, che potranno essere effettuati: i) da altri Stati, ii) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e da altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, in particolare dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni intergovernative, iii) da organismi pubblici o privati o da persone fisiche; c) interessi sulle risorse del Fondo; d) il prodotto di collette ed introiti di manifestazioni organizzate in favore del Fondo, nonché e) ogni altra risorsa autorizzata dal regolamento che sarà elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale. 4. I contributi al Fondo e le altre forme di assistenza, fornite al Comitato possono essere utilizzati solo agli scopi definiti dal Comitato. Esso può accettare contributi destinati a un programma particolare o a un progetto determinato, a condizione che sia il Comitato a decidere sull'esecuzione di tale programma o progetto. Il versamento di contributi al Fondo non può essere legato ad alcuna condizione politica.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-15