Trattato›Capo V
Art. 28
28 / 31In vigore dal 15 mag 1977
.
1. I membri della Corte dei Conti sono nominati non appena il
presente Trattato entra in vigore.
2. I mandati dei membri della Commissione di controllo e quello del
revisore dei conti scadono il giorno del deposito, da parte di questi ultimi, della relazione sull'esercizio che precede quello nel corso del quale sono nominati i membri della Corte dei Conti; i loro poteri di verifica sono limitati al controllo delle operazioni relative all'esercizio in questione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;148#art-t-28