Art. 28
TrattatoCapo V

Art. 28

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In vigore dal 15 mag 1977
. 1. I membri della Corte dei Conti sono nominati non appena il presente Trattato entra in vigore. 2. I mandati dei membri della Commissione di controllo e quello del revisore dei conti scadono il giorno del deposito, da parte di questi ultimi, della relazione sull'esercizio che precede quello nel corso del quale sono nominati i membri della Corte dei Conti; i loro poteri di verifica sono limitati al controllo delle operazioni relative all'esercizio in questione.
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