Trattato›Capo IV
Art. 27
27 / 31In vigore dal 15 mag 1977
.
L' del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità Europee è sostituito dalle disposizioni seguenti:
".
1. I poteri e le competenze attribuite alla Corte dei Conti,
istituita dall'articolo 78 sesto del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, dall'articolo 206 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e dall'articolo 180 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, sono esercitati alle condizioni rispettivamente previste in tali Trattati da una Corte dei Conti unica delle Comunità Europee, costituita nel modo previsto nei detti articoli.
2. Fatti salvi i poteri e le competenze di cui al paragrafo 1, la Corte dei Conti delle Comunità Europee esercita i poteri e le competenze attribuiti anteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato alla Commissione di controllo delle Comunità Europee e al revisore dei conti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nelle condizioni previste nei diversi testi che fanno riferimento alla Commissione di controllo ed al revisore dei conti.
In tutti questi testi i termini "Commissione di controllo " e " revisore dei conti " sono sostituiti dai termini " Corte dei Conti "".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;148#art-t-27