Art. 8
LEGGE 4 aprile 1977, n. 135
In vigore dal 7 mag 1977
La commissione di cui al precedente :
a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative, competenti per territorio, nonchè delle associazioni di categoria degli armatori;
b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
c) determina, a seconda dell'importanza della località, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;
d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del compartimento marittimo competenti;
e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;
f) provvede all'esame di cui all', lettera g), integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'.
Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.
Storico versioni
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