Art. 8 · LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

Art. 8

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 7 mag 1977
La commissione di cui al precedente : a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative, competenti per territorio, nonchè delle associazioni di categoria degli armatori; b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione; c) determina, a seconda dell'importanza della località, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco; d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del compartimento marittimo competenti; e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti; f) provvede all'esame di cui all', lettera g), integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'. Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.
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