Art. 24 · LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

Art. 24

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 7 mag 1977
Sono devoluti alla commissione prevista dall' i ricorsi che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino pendenti presso la commissione centrale di cui all' della legge 29 aprile 1940, n. 496. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - BONIFACIO - STAMMATI - DONAT - CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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