Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 7 mag 1977
Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall' della presente legge graveranno sul bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località ove ha sede la commissione stessa. All'onere per il funzionamento della commissione di cui all', valutato in L. 1.000.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
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