Art. 19

Art. 19

19 / 24
In vigore dal 7 mag 1977
Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135#art-19