Art. 17
LEGGE 4 aprile 1977, n. 135
In vigore dal 7 mag 1977
Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, si provvederà ad inserire i raccomandatari marittimi nel sistema della previdenza marinara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-04;135#art-17