Art. 17 · LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

Art. 17

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 7 mag 1977
Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, si provvederà ad inserire i raccomandatari marittimi nel sistema della previdenza marinara.
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