Art. 1 · LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

Art. 1

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 7 mag 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo. Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo . In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonchè gli institori di dette imprese o società. Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro per la marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi , nonchè delle tariffe di cui all' della presente legge.
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