Art. 1
LEGGE 4 aprile 1977, n. 121
In vigore dal 3 mag 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Al personale di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sarà assoggettata unicamente alle ritenute erariali.
L'assegno ad personam di cui allo stesso articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e con la stessa decorrenza, restando in godimento la somma di lire 7 mila riassorbibile con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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