Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 mag 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.
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