Art. XXII · APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Accordo

Art. XXII

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APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XXII APPLICAZIONE DELL'ACCORDO Ciascun membro adotta le disposizioni necessarie, ivi comprese le disposizioni legislative, per l'applicazione del presente Accordo. In particolare ogni membro, all'atto in cui il presente Accordo entra in vigore nei suoi riguardi, deve aver adempiuto a tutte le condizioni necessarie per assolvere i suoi obblighi conformemente a una notifica o a un invito del Fondo ai sensi dell'articolo VII o dell'articolo XIII, e deve quindi aver preso tutte le disposizioni legislative o altri provvedimenti che gli permettano di effettuare immediatamente i pagamenti al Fondo; esso informa il Fondo dell'adozione di tali disposizioni.
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