Art. XVIII · PERIODO SUCCESSIVO ALL'ESTINZIONE DELLA FACOLTÀ DI CONCEDERE PRESTITI
Accordo

Art. XVIII

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PERIODO SUCCESSIVO ALL'ESTINZIONE DELLA FACOLTÀ DI CONCEDERE PRESTITI

In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XVIII PERIODO SUCCESSIVO ALL'ESTINZIONE DELLA FACOLTÀ DI CONCEDERE PRESTITI Durante il periodo compreso tra l'estinzione della facoltà di concedere prestiti, di cui alla sezione 1 dell'articolo V, e la liquidazione del Fondo, restano in vigore tutte le disposizioni del presente Accordo necessarie per far fronte agli obblighi del Fondo e ai debiti dello stesso contratti prima della estinzione della facoltà di concedere prestiti. Il Comitato di direzione può decidere all'unanimità che durante il suddetto periodo nessuna delle altre disposizioni del presente Accordo venga applicata.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179#art-a-xviii