Accordo
Art. XIX
19 / 23LIQUIDAZIONE
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XIX
LIQUIDAZIONE
Sezione 1. - Data della liquidazione
Dopo l'estinzione della facoltà del Fondo di concedere prestiti, il Fondo è mantenuto in vita fino a quando non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi nei confronti dei terzi e non sia venuto a scadenza l'ultimo rimborso di tutti i prestiti dallo stesso concessi.
A tale data, il Fondo è liquidato, a meno che il Comitato di direzione non decida altrimenti a maggioranza del 70 per cento.
Sezione 2. - Procedure di liquidazione
Alla data della liquidazione le attività e le passività del Fondo sono liquidate conformemente alle seguenti norme:
a) Ogni saldo di conto di cui all'articolo XV viene ripartito fra i membri detentori di crediti ai sensi dell'articolo XIII, in proporzione a detti crediti. Qualsiasi somma residua nel conto dopo a ripartizione suddetta viene ripartita in proporzione alle loro quote fra tutti i membri, esclusi quelli che hanno obblighi finanziari in corso verso il Fondo.
b) Ogni credito di un membro nei confronti del Fondo o ogni impegno di un membro nei suoi riguardi, per rimborsi di capitale e pagamenti di interessi che non siano stati effettuati al Fondo alla data di scadenza, nonché tutti i crediti od obblighi dei membri previsti nelle sezioni 1, 2, 4 e 5 dell'articolo XIII, se sono espressi in una moneta, vengono convertiti in DSP al valore corrente di tale moneta in DSP, annullati e sostituiti da crediti e debiti bilaterali calcolati nel modo seguente:
i) ciascun membro ha, verso ciascuno dei membri che
detengono un credito nei confronti del Fondo, un debito
bilaterale equivalente a una frazione di detto credito
eguale alla frazione rappresentata dalla quota del membro
così debitore nella somma delle quote di tutti i membri;
ii) ciascun membro che ha un impegno nei confronti del Fondo ha verso ciascuno degli altri membri un debito bilaterale
equivalente a una frazione del detto impegno eguale alla
frazione rappresentata dalla quota di ciascuno di questi
ultimi membri nella somma delle quote di tutti i membri.
c) Ogni importo non regolato ai sensi della sezione 7 b) dell'articolo XIII viene annullato e sostituito da un credito o da un debito bilaterale nei confronti del membro a cui si riferisce l'importo non regolato.
d) I debiti bilaterali ai sensi dei paragrafi b) e c) suddetti fruttano interessi e vengono rimborsati secondo modalità e condizioni da convenirsi tra le parti. Per i debiti indicati al paragrafo b), tali modalità e condizioni includono la denominazione del debito.
Storico versioni
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