Accordo
Art. XIII
13 / 23ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL FONDO
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XIII
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL FONDO
Sezione 1. - Procedure per l'adempimento degli obblighi
Se il Fondo non riceve alla scadenza un rimborso di capitale o un versamento di interessi dovuti per un prestito che ha concesso, esso ottiene le risorse necessarie all'adempimento dei suoi corrispondenti obblighi nei confronti dei mutuanti secondo le disposizioni del presente articolo; il Comitato di direzione decide:
a) sia di pagare in anticipo la totalità del capitale non ammortizzato, degli interessi maturati e delle altre spese, mediante fondi ottenuti come previsto nel presente articolo;
b) sia di mantenere il prestito in vigore e, in conseguenza, di aumentare i richiami di quota nella misura necessaria a coprire in tutto o in parte gli interessi ancora da maturare e le altre spese.
Sezione 2. - Obblighi relativi a un prestito accompagnato da garanzia collettiva
Nel caso di obblighi verso mutuanti derivanti da un prestito accompagnato da garanzia collettiva, il Fondo ottiene le risorse necessarie all'adempimento dei suoi obblighi:
a) mediante il prelievo su tutti gli averi del conto previsto all'articolo XV;
b) invitando tutti i membri, escluso il mutuatario che alla scadenza non abbia effettuato il pagamento al Fondo, ad assolvere il loro impegno di garanzia collettiva, effettuando trasferimenti in misura proporzionale e a concorrenza dell'importo dei loro impegni ai sensi dell'articolo IX, sezione 1 b).
Sezione 3. - Obblighi relativi a un prestito accompagnato da una garanzia individuale
Nel caso di obblighi verso mutuanti derivanti da un prestito accompagnato da garanzia individuale ai sensi dell'articolo VIII, sezione 1 b), il Fondo ottiene le risorse necessarie all'adempimento di tali obblighi, invitando il membro interessato a trasferire fondi sino a concorrenza dell'importo della sua garanzia individuale.
Sezione 4. - Obblighi derivanti da impegni individuali
Nel caso di obblighi verso membri derivanti da un finanziamento diretto o da trasferimenti effettuati in relazione a una garanzia individuale, conformemente alla sezione 3 del presente articolo:
a) il Fondo ottiene le risorse necessarie all'adempimento dei suoi obblighi richiedendo a tutti i membri, escluso il mutuatario che alla scadenza non abbia effettuato il pagamento al Fondo, di trasferire fondi in misura proporzionale alla loro quota e fino a concorrenza dell'importo non richiamato di quest'ultima;
b) i fondi trasferiti dai membri conformemente alla presente sezione sono versati ai membri in misura proporzionale agli importi che avrebbero dovuto ricevere regolarmente per il rimborso del prestito considerato, o degli importi trasferiti dai membri a norma della sezione 3 del presente articolo.
Sezione 5. - Ripartizione dei rischi
Al fine di assicurare un'equa ripartizione dei rischi tra i membri, conformemente all'articolo I, sezione 2 c):
a) se uno qualsiasi dei membri ai quali sono stati rivolti gli inviti ai sensi della sezione 2 b) del presente articolo non trasferisce le risorse richieste, il Fondo invia nuove notifiche agli altri membri che hanno ricevuto le prime, chiedendo che facciano nuovi trasferimenti in misura proporzionale all'importo delle loro garanzie ai sensi dell'articolo IX, sezione 1 b), fino a che l'importo richiesto sia stato trasferito, con riserva dei limiti fissati dalle dette garanzie;
b) se uno qualsiasi dei membri ai quali sono stati notificati i richiami di quota ai sensi della sezione 4 del presente articolo non trasferisce gli importi richiamati, il Fondo notifica nuovi richiami agli altri membri ai quali si è già rivolto, perché provvedano a nuovi trasferimenti in misura proporzionale all'importo non richiamato delle loro quote sino a che l'importo richiesto sia stato trasferito e con riserva dei limiti fissati dalle dette quote.
Sezione 6. - Mancato adempimento degli obblighi
Se un membro non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente articolo, viene considerato inadempiente per l'importo dovuto. Ogni ritardo nel pagamento al Fondo comporta il versamento di un interesse e di una penalità da fissarsi con decisione del Comitato di direzione.
Sezione 7. - Valore in DSP degli obblighi del Fondo verso i membri ai sensi delle sezioni 4 e 5 del presente articolo
a) Ai fini dei regolamenti previsti dal presente articolo, gli obblighi del Fondo ai sensi delle sezioni 4 e 5 del presente articolo ed espressi in moneta sono calcolati come se fossero stati espressi in DSP con decorrenza dalla data in cui il finanziamento corrispondente è stato assicurato al Fondo. A tal uopo, l'obbligo espresso in una moneta è convertito in DSP al valore in DSP di detta moneta alla data in cui il finanziamento sopracitato è stato assicurato al Fondo e quindi riconvertito nella detta moneta al suo valore corrente in DSP.
b) Nella misura in cui l'importo dovuto dal Fondo ed espresso in una moneta differisce dall'importo in tale moneta calcolato conformemente al paragrafo a) della presente sezione e da regolarsi a norma del presente articolo, la differenza è regolata conformemente alla sezione 8 del presente articolo.
Sezione 8. - Importi dovuti ai sensi del presente articolo e non regolati
I trasferimenti effettuati dai membri in seguito a richiami di quote o a inviti ricevuti da essi ai sensi del presente articolo, così come gli importi non regolati ai sensi della sezione 7 b) del presente articolo:
a) conservano la stessa denominazione del credito o dell'impegno in relazione al quale è stato effettuato il trasferimento;
b) vengono regolati in tutto o in parte quando il ritardo o l'inadempienza su un pagamento dovuto al Fondo sono stati eliminati in tutto o in parte con ripartizione dei regolamenti tra i creditori interessati effettuata in misura proporzionale ai loro crediti;
c) se ancora in essere alla data della liquidazione, vengono liquidati conformemente all'articolo XIX, sezione 2 b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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