Accordo
Art. XII
12 / 23PRELIEVI SULLE QUOTE
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XII
PRELIEVI SULLE QUOTE
Sezione 1. - Importo prelevato sulla quota di un membro
L'obbligo per un membro di fornire un finanziamento in relazione alla sua quota è ridotto a concorrenza dell'importo:
a) delle richieste o richiami di quota, notificati a detto membro, ai sensi dell'articolo VII, sezione 3;
b) di ogni richiamo di quota, o frazione di richiamo, notificato precedentemente ad un altro membro per un finanziamento diretto, che il suddetto membro consenta di rilevare conformemente all'articolo X, sezione 2;
c) dei richiami di quota notificati al detto membro per un trasferimento di risorse al Fondo conformemente all'articolo XIII, sezioni 4 e 5 b), onde consentire a quest'ultimo di soddisfare i suoi obblighi;
d) dei rimborsi relativi a qualsiasi prestito che detto membro abbia ricevuto dal Fondo, ai sensi dell'articolo X, salvo nella misura in cui la parte corrispondente del finanziamento diretto fornito dal predetto membro sia stata rimborsata.
Sezione 2. - Riduzione dell'importo prelevato sulla quota di un membro
L'obbligo per un membro di fornire un finanziamento in relazione alla sua quota è ricostituito sino a concorrenza dell'importo:
a) dei rimborsi del finanziamento diretto fornito da detto membro, salvo nella misura in cui la parte corrispondente di qualsiasi prestito che il membro stesso ha ricevuto dal Fondo ai sensi dell'articolo X non sia stata rimborsata;
b) dei rimborsi del prestito contratto dal Fondo accompagnato dalla garanzia individuale assicurata da detto membro;
c) dei rimborsi del prestito contratto dal Fondo sulla partecipazione di detto membro a una garanzia collettiva;
d) delle riduzioni, in proporzione ai rimborsi del capitale, intervenute:
i) nella provvista di fondi per il pagamento degli interessi e di altre spese, nonché in ogni altro importo supplementare, a norma dell'articolo VIII, sezione 3 b), o dell'articolo IX, sezione 2,
ii) nella provvista di fondi per la ripartizione dei rischi, a norma dell'articolo IX, sezione 3;
e) dei rimborsi a detto membro di trasferimenti effettuati al Fondo, a norma dell'articolo XIII;
f) di ogni richiamo di quota, o frazione di richiamo, notificato precedentemente a detto membro, per un finanziamento diretto, quando un altro membro accetti di rilevare il suo credito conformemente all'articolo X, sezione 2;
g) di qualsiasi prestito che detto membro riceva dal Fondo ai sensi dell'articolo X.
Sezione 3. - Valore in DSP dei prelievi sulle quote
Per il calcolo del valore in DSP degli importi di cui alle sezioni 1 e 2 del presente articolo, tali importi sono espressi in DSP al valore DSP della moneta considerata alla data in cui le risorse sono state trasferite al Fondo o alla data in cui il Fondo ha contratto un prestito accompagnato da garanzia.
Sezione 4. - Limiti degli importi prelevati sulla quota di un membro
La somma dei prelievi sulla quota di un membro, di cui alla sezione 1 del presente articolo, dopo deduzione delle ricostituzioni di cui alla sezione 2, non deve superare la quota di detto membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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