Art. XI · DENOMINAZIONE, TASSI D'INTERESSE E CALENDARI DI RIMBORSO
Accordo

Art. XI

11 / 23

DENOMINAZIONE, TASSI D'INTERESSE E CALENDARI DI RIMBORSO

In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XI DENOMINAZIONE, TASSI D'INTERESSE E CALENDARI DI RIMBORSO Sezione 1. - Denominazione del finanziamento Tutti i finanziamenti procurati al Fondo, tutte le relative, garanzie, così come i rimborsi del capitale e i versamenti dei relativi interessi, sono espressi: a) nel caso di finanziamento diretto, sia in DSP, sia nella moneta trasferita al Fondo in seguito a un richiamo di quota, a scelta del membro interessato; b) nel caso di garanzie individuali e collettive, sia in DSP, sia nella moneta o nelle monete prese in prestito dal Fondo, secondo la decisione del Comitato di direzione. Sezione 2. - Moneta nella quale viene effettuato il rimborso di un finanziamento I rimborsi del capitale e i versamenti degli interessi dovuti dal Fondo per un finanziamento dallo stesso ricevuto vengono effettuati nella moneta in cui è espresso il finanziamento o, nel caso di un finanziamento espresso in DSP, in una moneta effettivamente convertibile e accettabile dal Fondo e dal mutuante. Sezione 3. - Denominazione e moneta di rimborso dei prestiti I prestiti concessi dal Fondo, i rimborsi di capitale e i versamenti dei relativi interessi sono espressi nella stessa unità di quella stabilita per il finanziamento del prestito, conformemente alla sezione 1 del presente articolo; i pagamenti al Fondo su tale prestito vengono effettuati nelle monete in cui il Fondo è tenuto a pagare i mutuanti che hanno assicurato il finanziamento del prestito conformemente alla sezione 2 del presente articolo. Sezione 4. - Utilizzo delle monete Il Comitato di direzione tiene conto, per quanto possibile, del parere delle autorità monetarie dei membri circa l'utilizzo delle loro rispettive monete nelle operazioni del Fondo. Sezione 5. - Interessi a) Le somme trasferite al Fondo in una data moneta, in seguito a un richiamo di quota fatto per un finanziamento diretto, fruttano interessi ai tassi che il Comitato di direzione determina, tenendo conto dei tassi che il Fondo paga, o dovrebbe pagare, all'occorrenza, per contrarre un prestito accompagnato da garanzie individuali nella stessa moneta. b) il tasso d'interesse dei prestiti contratti dal Fondo e accompagnati da garanzie individuali o collettive è determinato dal Comitato di direzione in relazione alle condizioni del mercato. Sezione 6. - Determinazione dei calendari di rimborso Il Comitato di direzione stabilisce un calendario dei rimborsi di capitale e dei versamenti di interessi relativi ai prestiti concessi dal Fondo, nonché un calendario dei rimborsi di capitale e dei versamenti di interessi da effettuare ai mutuanti che provvedono al finanziamento di tali prestiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179#art-a-xi