Accordo
Art. VI
6 / 23DECISIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI PRESTITI
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo VI
DECISIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI PRESTITI
Sezione 1. - Procedure di decisione
a) La richiesta di prestito presentata al Fondo da un membro è esaminata dal Comitato di direzione in base a una proposta del Consiglio consultivo.
b) La concessione di un prestito richiede un'unica decisione del Comitato di direzione sull'insieme dei seguenti punti:
i) il possesso da parte dell'eventuale mutuatario di tutti i requisiti richiesti;
ii) le condizioni del prestito indicate all'articolo V, sezione 3 c) e d);
iii) l'importo e la durata del prestito;
iv) il metodo o i metodi di finanziamento del prestito;
v) gli elementi in base ai quali sono determinati i tassi di interesse pagabili ai membri sui fondi da fornire mediante finanziamento diretto e applicabili ai fondi dati in prestito al mutuatario.
c) Se, con la concessione del prestito, il saldo in essere dei prestiti concessi dal Fondo al mutuatario:
i) non supera la quota del mutuatario, la decisione di concedere il prestito è adottata a maggioranza dei due terzi;
ii) supera la quota del mutuatario, ma, non eccede il 200 per cento di tale quota, la decisione di concedere il prestito è adottata a maggioranza del 90 per cento;
iii) supera il 200 per cento di tale quota, la decisione di concedere il prestito viene presa all'unanimità.
d) Le maggioranze di cui al paragrafo c), i), ii) e iii) devono essere calcolate tenendo conto:
i) di tutti i membri, escluso l'eventuale mutuatario;
ii) dei membri chiamati a fornire il finanziamento, nel caso di finanziamento diretto o di concessione di garanzie individuali ai sensi dell'articolo VIII.
Sezione 2. - Esclusione dai richiami di quota per motivi di bilancia dei pagamenti
Prima della decisione prevista alla sezione 1 del presente articolo:
a) un membro può far presente al Comitato di direzione che non dovrebbe essergli rivolto un richiamo di quota ai sensi dell'articolo VIII, data la situazione in atto o prevedibile della sua bilancia dei pagamenti;
b) il Comitato di direzione decide, a maggioranza dei due terzi dei voti, esclusi quelli del membro che ha fatto tale domanda e del mutuatario, se il membro in questione debba essere escluso dal richiamo di quota.
Sezione 3. - Accordo di prestito
a) Il Comitato di direzione stabilisce il testo definitivo dell'accordo di prestito, specificando le modalità precise di finanziamento e la data o le date alle quali debbono essere effettuati tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo. Ciò richiede il consenso dei membri che riuniscono in totale lo stesso potere di voto di quello previsto ai sensi dei paragrafi c) e d) della sezione 1 del presente articolo.
b) Se tutti i negoziati relativi all'assunzione di prestiti sul mercato da parte del Fondo non sono ultimati alla data o alle date suddette, tali negoziati possono protrarsi fino a raggiungere condizioni soddisfacenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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