Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 apr 1977
Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato e con i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per realizzare infrastrutture e impianti diretti al potenziamento della attività economica dei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia. Le norme individueranno le opere da realizzare particolarmente nei settori ferroviario, portuale, stradale e autostradale, in modo da inserire i territori considerati nel nuovo contesto socio-economico derivante dalla istituzione della zona franca e con riferimento agli accordi di cui all' della presente legge. I decreti di cui al primo comma del presente articolo saranno emanati con l'osservanza della procedura indicata nel precedente , secondo e terzo comma.
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