Art. 2
In vigore dal 5 apr 1977
Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'atto finale compreso fra quelli indicati nel precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-14;73#art-rd-2