Art. 8
Allegato - Protocollo

Art. 8

28 / 34
In vigore dal 5 apr 1977
I due Governi faciliteranno la realizzazione della Zona adottando, ciascuno sul proprio territorio, tutte le misure di propria competenza affinché gli organi responsabili assicurino alla Zona l'approvvigionamento di acqua, di energia elettrica e di gas, ed inoltre le telecomunicazioni ed il collegamento stradale e ferroviario della Zona con le linee di comunicazione nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73#art-ap-8