Allegato - Protocollo
Art. 2
22 / 34In vigore dal 5 apr 1977
Nell'ambito della Zona potranno essere esercitate, senza alcuna restrizione, imposta o diritti di dogana, tutte le operazioni relative all'ingresso e all'uscita di materiali e merci ed al loro stoccaggio, commercializzazione, manipolazione, trasformazione, compresa la trasformazione di tipo industriale.
Le merci provenienti da Paesi diversi dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, introdotte nella Zona, saranno considerate al di fuori dei territori doganali italiano e jugoslavo; se provengono da uno dei due territori saranno considerate come definitivamente uscite dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
Le merci dei due Paesi o quelle sdoganate nei due Paesi e successivamente introdotte nella Zona saranno considerate, dal punto di vista doganale, come definitivamente esportate, a meno che, su richiesta degli interessati, esse non vengano sottoposte ad un controllo doganale e fiscale permanente al fine di conservare la nazionalità.
I prodotti petroliferi ed i combustibili in generale, destinati al consumo in stabilimenti industriali situati nella Zona, andranno esenti da diritti di dogana e da sovraimposte di frontiera, qualora provengano da Paesi terzi, ovvero dalle imposte italiane sulla produzione se di produzione italiana e dalle corrispondenti imposte jugoslave se di produzione jugoslava.
L'energia elettrica, impiegata negli stabilimenti sopra menzionati, sarà del pari esonerata dalle imposte sul consumo.
Il regime fiscale e doganale speciale della Zona non sarà applicato:
a) alle merci provenienti da Paesi terzi qualora vengano impiegate o consumate all'interno della Zona, salvo per quanto previsto relativamente ai prodotti petroliferi, ai combustibili ed all'energia elettrica;
b) ai materiali da costruzione e da installazione ed ai mobili.
Per ciò che attiene alle merci la cui introduzione nella Zona è sottoposta al pagamento dei diritti di dogana, questo pagamento sarà effettuato direttamente alle autorità doganali del Paese nel territorio del quale le merci sono introdotte.
Storico versioni
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