Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 5 apr 1977
Al fine di assicurare un collegamento stradale diretto tra le regioni jugoslave del Collio e di Salcano, sarà costruita una strada carrozzabile asfaltata, entro due anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, secondo il tracciato indicativo risultante dalla carta allegata al presente Accordo (Allegato II). Una Commissione mista italo-jugoslava sarà incaricata di elaborare il progetto tecnico dei lavori e di redigere il regolamento relativo all'uso della strada suddetta. Tale strada, secondo le modalità che saranno convenute tra le Autorità di polizia e di dogana dei due Paesi, sarà aperta al libero transito civile jugoslavo senza sosta in territorio italiano. Le responsabilità relative al controllo della circolazione sulla strada in questione saranno affidate alle Autorità jugoslave competenti secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le competenti Autorità italiane e jugoslave. Il regime previsto al terzo comma del presente articolo resterà in vigore per un periodo di 25 anni rinnovabile tacitamente per periodi successivi della durata di 10 anni ciascuno, salvo denuncia preventiva da farsi due anni prima di ciascuna scadenza. La Commissione mista citata al secondo comma del presente articolo sarà anche incaricata di esaminare il progetto tecnico relativo alla strada da costruirsi per collegare i villaggi di Raune di Luico e di Cambresco in territorio jugoslavo, alle condizioni stabilite nell'Allegato III.
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