Art. 5
Accordo

Art. 5

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In vigore dal 5 apr 1977
Al fine di agevolare il traffico stradale, le due Parti collegheranno l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio alle strade Nuova Gorizia-Postumia-Lubiana, Fernetti-Postumia e Erpelle-Cosina-Fiume. Le due Parti esamineranno anche tutte le possibilità di agevolare il traffico di frontiera, soprattutto nelle regioni turistiche, e decideranno di comune accordo le misure da adottare al riguardo.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73#art-a-5