Art. 4
Accordo

Art. 4

13 / 34
In vigore dal 5 apr 1977
Le due Parti si impegnano a finanziare, ciascuna per la parte relativa al proprio territorio, gli studi necessari per valutare l'opportunità tecnica ed economica e la possibilità di costruire una via navigabile Monfalcone-Gorizia-Lubiana e di collegarla alla rete navigabile dell'Europa centrale ed al Mar Nero. Al fine di coordinare questi studi, sarà costituita una apposita Commissione mista.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73#art-a-4