Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.
Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975. 42 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua france Art. 2 ARTICOLO 2. La frontiera fra i due Stati nel Golfo di Trieste è descritta nel testo di cui Art. 3 ARTICOLO 3. La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini Art. 4 ARTICOLO 4. I due Governi concluderanno, al più presto possibile, un Accordo relativo ad u Art. 5 ARTICOLO 5. Al fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e delle pensioni di Art. 6 ARTICOLO 6. Le due Parti confermano la loro volontà di sviluppare ulteriormente la loro co Art. 7 ARTICOLO 7. Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, il Memorandum d'Intesa Art. 8 ARTICOLO 8. Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memor Art. 9 ARTICOLO 9. Il presente Trattato sarà ratificato appena possibile ed entrerà in vigore all Accordo
Art. 1 ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPU Art. 2 Articolo 2 I due Governi istituiscono una Commissione mista permanente per l'idroeconomia, Art. 3 Articolo 3 I due Governi attribuiscono una importanza particolare alla regolarizzazione de Art. 4 Articolo 4 Le due Parti si impegnano a finanziare, ciascuna per la parte relativa al propr Art. 5 Articolo 5 Al fine di agevolare il traffico stradale, le due Parti collegheranno l'autostr Art. 6 Articolo 6 Al fine di assicurare un collegamento stradale diretto tra le regioni jugoslave Art. 7 Articolo 7 Le due Parti incoraggeranno una cooperazione stretta e permanente tra i porti d Art. 8 Articolo 8 Le due Parti collaboreranno tra loro, anche mediante la partecipazione degli or Art. 9 Articolo 9 Le due Parti procederanno di comune accordo alla elaborazione degli studi neces Art. 10 Articolo 10 Le due Parti sottolineano il loro interesse comune ad accelerare lo sviluppo d Art. 11 Articolo 11 Il presente Accordo sarà ratificato non appena possibile ed entrerà in vigore Allegato - Protocollo
Art. 1 Allegato I PROTOCOLLO SULLA ZONA FRANCA Nell'intento di contribuire allo sviluppo industri Art. 2 ARTICOLO 2 Nell'ambito della Zona potranno essere esercitate, senza alcuna restrizione, im Art. 3 Articolo 3 Le merci per le quali non è ammesso l'ingresso nella Zona così come le attività Art. 4 Articolo 4 Le merci in relazione alle quali è previsto per l'ingresso nella Zona un contro Art. 5 Articolo 5 I rapporti di lavoro e le questioni fiscali e di cambio relativi agli stabilime Art. 6 Articolo 6 I diritti reali sui beni immobili situati nella Zona saranno retti dalla legisl Art. 7 Articolo 7 La Zona è amministrata da un Comitato misto italo-jugoslavo costituito da tre r Art. 8 Articolo 8 I due Governi faciliteranno la realizzazione della Zona adottando, ciascuno sul Art. 9 Articolo 9 I cittadini delle due Parti contraenti avranno pari diritto all'impiego negli s Art. 10 Articolo 10 La circolazione delle persone all'interno della Zona attraverso la frontiera d Art. 11 Articolo 11 Le disposizioni aggiuntive necessarie al funzionamento della Zona verranno ado Art. 12 Articolo 12 All'interno della Zona, le lingue italiana e slovena saranno su un piano di ug Art. 13 Articolo 13 Ogni questione che non sia regolata dal presente Protocollo o dalle sue dispos Art. 14 Articolo 14 Il presente Protocollo è valido per una durata di trenta anni a partire dalla Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360