Art. 5
Convenzione

Art. 5

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In vigore dal 21 mag 1977
Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avrà soddisfatto gli obblighi del servizio militare in tempo di pace nei confronti di una delle Parti, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.
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